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Come Rivolgersi al Garante per la Privacy
Pubblicato da EGI Security Team in Privacy • 30/04/2008

Nel caso si ritenga violato uno dei diritti tutelati dalla normativa 675/96 sulla Privacy, e cioe':
* informativa dell'esistenza di detenzione di dati personali;
* correzione degli stessi;
* aggiornamento;
* cancellazione;
* opposizione al trattamento dei propri dati,
e' possibile rivolgersi al Garante per la Privacy, in alternativa all'avvio di un'azione legale.
Il DPR 501/98 definisce le modalita' di eccesso all'Authority.

Dati del Ricorso

e' necessario presentarlo con firma autenticata, con:
* Gli estremi del ricorrente;
* Quelli del titolare del trattamento con il nominativo del titolare addetto e dell'eventuale responsabile del procedimento amministrativo;
* Gli estremi dell'eventuale procuratore con l'elezione di domicilio;
* Il procedimento richiesto;
* Un breve sunto della questione.
Il Garante puo' chiedere delle integrazioni, che il ricorrente deve presentare a suo carico entro 3 gg dalla richiesta, considerando che, in mancanza, il ricorso e' inammissibile.

La firma

La firma deve essere autenticata su ogni ricorso presentato, con l'eccezione di tre specifici casi:
* sottoscrizione presso l'Ufficio;
* sottoscrizione da parte di un legale dotato di procura;
* presentazione per via telematica.

Altri casi d'Inammissibilita'

Sono tre: * quando si e' gia' presentato un ricorso all'Autorita' giudiziaria;
* se il presentatore non e' legittimato a farlo;
* quando non sono ancora passati 5 gg dalla richiesta dell'interessato al titolare del trattamento di spontaneamente modificare o cancellare i dati.

Nel caso in cui il procedimento non abbia l'esito voluto, si puo' comunque fare ricorso/opposizione all'Autorita' Giudiziaria.
Per snellire il procedimento e facilitare il compito dell'Autorita', e' meglio indicare un recapito veloce, tipo telefono, fax o e-mail.
E' inoltre opportuno allegare tutti i documenti relativi al caso di cui si e' in possesso.
Il ricorso deve essere inoltrato tramite raccomandata A/R. Tra non molto (sembra), operera' anche il servizio tramite e-mail, con "origine certificata".
Il Garante puo' chiedere il pagamento per le relative spese di segreteria.

Come si svolge il Procedimento

Il procedimento deve esaurirsi entro 20 giorni. In assenza di risposte entro questo termine, si intende RIGETTATO.
Il termine di cinque giorni che deve essere concesso al titolare del trattamento per risolvere la questione prima di rivolgersi al Garante, puo' essere ridotto solo se ricorrono gli estremi di un pregiudizio irreparabile e immediato per il ricorrente: il Garante ne rileva gli estremi, e puo' deliberare una sospensione o il blocco del trattamento dei dati.

Il primo passo del Garante e' contattare il titolare del trattamento, inviandogli il ricorso con la richiesta di aderire spontaneamente e tassativamente entro tre giorni: in caso positivo, i responsabili devono pagare le eventuali spese, ma evitano il procedimento.
Entrambe le parti possono fornire memorie e integrazioni di documenti. Il Garante indica i termini di consegna, nonche' le date dell'eventuale contraddittorio.
L'assistenza di un legale e' a discrezione delle parti. Se necessario, il Garante puo' ordinare una consulenza tecnica: le parti possono far partecipare alla perizia propri consulenti o limitarsi ad assistere di persona.

La Decisione

Quando il Garante delibera, sia in via definitiva o solo cautelare, il provvedimento, entro tre giorni dal deposito in segreteria, viene notificato al domicilio eletto delle parti.
Questa decisione e' un atto amministrativo e non giurisdizionale, per cui, se la parte condannata non adempie come sancito nel provvedimento, non e' possibile alcuna azione coattiva.
L'unico deterrente previsto e' di natura penale: la condanna con la reclusione da tre mesi a due anni in caso di non ottemperanza. Per i provvedimenti e' prevista la pubblicazione priva delle generalita' delle parti sul Bollettino del Garante.

L'Impugnativa

A tutti i provvedimenti dell'Autorita' (sia quelli emessi tramite provvedimento che quelli manifestati tramite il silenzio-rigetto) si puo' fare opposizione davanti al Tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento. L'impugnativa non sospende il provvedimento emesso. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento del Garante. Se il provvedimento e' cautelare, l'opposizione deve investire la totalita' della decisione. Il tribunale puo' -dietro richiesta- riconoscere anche il rimborso dei danni subiti dalla persona per l'illegittimo comportamento di chi ha trattato i dati.
Al decreto del tribunale si puo' fare opposizione solo davanti alla Corte di Cassazione

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